1. Tutti gli impianti di illuminazione esterna, pubblica e privata, anche a carattere pubblicitario, nelle aree di cui
a) per gli impianti di illuminazione con impiego di ottiche e armature di tipo stradale: massima emissione luminosa consentita 0 candela per kilolumen (cd/klm) a 90o e oltre rispetto alla verticale del piano di campagna;
b) per gli impianti di illuminazione con impiego di lanterne: massima emissione luminosa consentita 2 cd/klm a 90o e oltre rispetto alla verticale del piano di campagna;
c) per gli impianti di illuminazione con ottiche, a sfera, ornamentali e similari: massima emissione luminosa consentita 25 cd/klm a 90o e 5 cd/klm a 95o e oltre;
d) per gli impianti di illuminazione con fari simmetrici, asimmetrici e torri-faro, anche di grandi aree di qualsiasi tipo: massima emissione luminosa consentita 2 cd/klm a 90o e oltre rispetto alla verticale del piano di campagna;
e) per gli impianti di illuminazione di facciate di edifici privati o pubblici che non abbiano carattere monumentale o comprovato valore artistico: divieto assoluto di illuminazione dal basso verso l'alto con obbligo di spegnimento alle ore 23 e massima luminanza di 1 candela per metro quadrato;
f) per gli impianti di illuminazione di facciate o di altri elementi architettonici di edifici di particolare e comprovato valore artistico i fasci di luce devono essere rigorosamente contenuti entro i limiti perimetrici delle superfici illuminate con spegnimento obbligatorio alle ore 23 nel periodo di ora solare e alle ore 24 in quello di ora legale. Nel caso non fosse possibile rispettare tale norma, a causa della irregolarità della superficie da illuminare o per altro specifico motivo cogente, fermo restando l'orario di spegnimento, il flusso diretto verso l'emisfero
g) le insegne pubblicitarie non dotate di luce propria devono essere illuminate con fari posizionati dall'alto verso il basso. Per tutti i tipi di insegne pubblicitarie deve essere rispettato come orario di spegnimento quello delle ore 23 nel periodo di ora solare e delle ore 24 in quello di ora legale;
h) è vietato usare fasci luminosi roteanti o fissi, di qualsiasi colore e potenza, rivolti verso l'alto, quali fari, fari laser e giostre luminose, siano essi per mero scopo pubblicitario o voluttuario. È vietato, altresì, sia di giorno che di notte, proiettare immagini luminose sia sul cielo sovrastante il territorio protetto, sia sullo stesso territorio di cui all'articolo 1, comma 3.
2. La disposizione di cui al comma 1, lettera f), non si applica alle insegne di necessario e indispensabile uso notturno.
3. Per gli esercizi commerciali, di intrattenimento o di altro genere, l'orario massimo di spegnimento può coincidere con quello di chiusura al pubblico degli stessi.
4. Tutti gli impianti di illuminazione di cui al comma 1 devono essere equipaggiati con lampade al sodio ad alta o bassa pressione, a seconda delle esigenze e delle finalità degli stessi. Per gli impianti di cui alle lettere a), b), c) e d) del medesimo comma 1 devono essere adottati dispositivi in grado di assicurare il contenimento dei consumi energetici in percentuale non inferiore al 20 per cento e non superiore al 50 per cento rispetto al regime nominale di funzionamento. Tale riduzione deve essere conseguita dalle ore 23 nel periodo di ora solare e dalle ore 24 in quello di ora legale.
5. Per le strade a traffico motorizzato devono essere selezionati i livelli minimi di luminanza ed illuminamento non solo in base alla categoria della strada, ma anche in base all'intensità di circolazione.